La Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 8180 del 28 marzo 2025, ha stabilito che l'Agenzia delle entrate può rigettare una domanda di rimborso se mancano i presupposti di legge. In caso di ricorso, il contribuente deve dimostrare la fondatezza della richiesta.
Il caso portato all'attenzione della Corte era relativo ad una società in fallimento, che haveva contestato il diniego di rimborso dell'Iva per l'anno 2007. La società aveva pagato un'aliquota agevolata Iva del 10% in luogo di quella ordinaria e chiesto la restituzione dell'eccedenza.
La giurisprudenza stabilisce che il diniego di rimborso non è un atto impositivo e non richiede una motivazione dettagliata. Tuttavia, l'Agenzia delle entrate può fornire ulteriori argomentazioni legali oltre a quelle già esposte nella motivazione originaria del rigetto.
La Cassazione ha chiarito inoltre che il contribuente deve dimostrare la validità della sua richiesta, mentre l'Agenzia non è vincolata alla motivazione del rigetto.
Non potendosi attribuire alla motivazione del provvedimento di rigetto (equivalente, peraltro, al cd. silenzio-rifiuto, del pari impugnabile) il carattere dell'esaustività, spiga la Cassazione, può ritenersi adeguata una motivazione del diniego che delinei gli aspetti essenziali delle ragioni del provvedimento, e che si fondi sull'insussistenza dei presupposti per il rimborso, richiamando altresì le norme di riferimento e gli eventuali provvedimenti adottati.
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